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D.Lgs. 81/08, Art. 55: SANZIONI

By Ottobre 10, 2017Febbraio 22nd, 2018No Comments
Tempo di lettura: 2 minuti

Testo Unico della Sicurezza – D.Lgs. 81/08, Art. 55: SANZIONI

L’impianto sanzionatorio del D. Lgs. 81/2008 si arricchisce di nuove previsioni. Più precisamente, vengono individuate una serie di disposizioni la cui violazione determina il raddoppio dell’importo della sanzione, qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori od una triplicazione dell’importo stesso, qualora la violazione si riferisca a più di dieci lavoratori.

In particolare la nuova previsione si riferisce alle seguenti violazioni:

  1. 18, comma 1, lettera g): mancato invio dei lavoratori alla visita medica periodica e mancata richiesta al medico competente dell’osservanza degli obblighi previsti a suo carico. Sanzione prevista: ammenda da 2.000 a 4.000 euro (Art. 55, comma 5, lettera e);
  2. 37, comma 1: mancata o inadeguata formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza.Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
  3. 37, comma 7: mancata o inadeguata formazione dei dirigenti e dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
  4. 37, comma 9: mancata o inadeguata formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c);
  5. 37, comma 10: mancata od insufficiente formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione prevista: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 55, comma 5, lettera c).
Denuncia impianti di messa a terra

 

con riferimento al DPR 462/01 che disciplina la verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra e al Decreto Provinciale 7/12, si ricorda che per gli impianti elettrici e di messa a terra deve esserne denunciata la messa in servizio e dev´essere effettuata la relativa verifica periodica, eseguita da un tecnico abilitato (Organismo Notificato di Tipo A)