Per 20 Comuni entrano in vigore, dal 24 novembre, regole più rigide contro la diffusione della pandemia. La nuova ordinanza prevede anche, da subito, regole più severe per tutta la provincia.
La nuova Ordinanza (nr. 34) firmata il 22 novembre dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher, introduce da subito regole anti Covid più severe. Per 20 Comuni altoatesini, particolarmente colpiti dalla pandemia, vengono emanate norme ancora più severe che entreranno in vigore a partire dal 24 novembre (dalle ore 0.00) sino al 7 dicembre incluso.
Regole anti Covid più severe per tutta la provincia
Oltre alle regole di prevenzione già in vigore l’obbligo della mascherina viene esteso, da subito, a tutto il territorio provinciale. In sostanza ciò significa che la mascherina deve essere indossata in tutti gli ambienti chiusi, ad eccezione della propria casa. La protezione delle vie respiratorie deve essere indossata anche all’aperto se non è sempre possibile mantenere una distanza di un metro dalle altre persone. L’obbligo della mascherina si applica a tutti gli assembramenti di persone, e quindi nei centri cittadini e dei paesi, nelle piazze, nei mercati e nelle code d’attesa. Sui trasporti pubblici i passeggeri devono indossare una mascherina FFP2 o una equivalente.
Su consiglio dell’Azienda sanitaria la nuova Ordinanza prevede ulteriori misure specifiche per i Comuni che registrano un numero particolarmente elevato di contagiati, pochi vaccinati ed un’elevata incidenza settimanale di contagi. Sono quindi tre i criteri fissai dall’Azienda sanitaria di concerto con il Ministero della salute
- il superamento del tasso di incidenza settimanale di 800 casi ogni 100.000 abitanti;
- la copertura vaccinale inferiore al 70% della popolazione vaccinabile
- se ogni giorno vengono registrati più di cinque nuovi casi di positività al Covid 19.
Alla popolazione dei 20 Comuni interessati, tra le ore 20,00 e le 5,00 del giorno successivo, sono consentiti solamente spostamenti sulla base di comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità ed urgenza. Per questi spostamenti è necessaria un’autodichiarazione, che deve essere compilata preventivamente o direttamente durante il sopralluogo.
Attualmente i Comuni che rientrano in questi parametri sono:
Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello-Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva, Rio di Pusteria.
Le norme più severe per questi Comuni sono in vigore, per il momento, per 14 giorni.
È consentita l’attività sportiva o l’esercizio all’aperto, anche nelle aree attrezzate a tal fine e nei parchi pubblici. Tuttavia nello svolgimento dell’attività sportiva deve essere mantenuta una distanza di almeno due metri dalle altre persone, per tutte le altre attività è consentita una distanza minima di un metro. Durante l’attività motoria è inoltre necessario indossare una protezione respiratoria. Sport e attività fisica non sono consentiti tra le 20,00 e le 05,00.
Le mascherine FFP2 o equivalenti devono essere indossate in tutte le stanze chiuse (eccetto in casa propria). Le mascherine chirurgiche o di qualità superiore devono essere indossate all’esterno se la distanza interpersonale di un metro non può essere mantenuta nel lungo periodo. In ogni caso, questo vale per tutti gli assembramenti di persone, e quindi, ad esempio, nei centri cittadini e nei paesi, nelle piazze, nei mercati e nelle code d’attesa.
All’interno degli esercizi commerciali, sia i clienti che il personale devono indossare una maschera FFP2 o equivalente. Nei negozi è ammesso un cliente ogni 10 metri quadri di superficie; nei negozi con una superficie inferiore a 20 metri quadrati, è consentita contemporaneamente la presenza di un massimo di due clienti. Deve essere garantita la distanza interpersonale di almeno un metro. Gli ingressi devono essere scaglionati in modo che le persone non rimangano nelle stanze più a lungo del necessario per la spesa.
Nel settore della gastronomia è consentita la consumazione seduti al tavolo, con un massimo di 4 persone a tavola, fino alle ore 18, purché siano osservate le misure di sicurezza di cui all’allegato A (legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4). Le strutture alberghiere possono effettuare il servizio ai propri clienti anche dopo le ore 18,00.